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Istigazione al Suicidio

MessaggioInviato: 11/04/2013, 15:08
da Meiko
Dispositivo dell'art. 580 Codice Penale
Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.*
Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.

* vedi sotto "reato aggravato"

Soggetto attivo è chiunque, quindi si tratta di un reato comune.
Soggetto passivo (colui che subisce l’azione) è il suicida o il mancato suicida, istigato o agevolato.

La condotta, che rientra nella categoria delle condotte partecipative, ossia di adesione all’altrui comportamento, consiste nella partecipazione all’altrui suicidio e può assumere tre modalità:

partecipazione psichica o morale, nella duplice forma di:
-determinare altri al suicidio, ossia far sorgere nel soggetto un proposito suicida prima inesistente;
-oppure di rafforzare il proposito suicida, cioè rendere più fermo un intento che già era esistente.

partecipazione fisica o materiale: agevolazione nell'esecuzione del proposito suicida, in qualsiasi modo (fornendo il mezzo; offrendo un luogo idoneo...).

Oltre che con un'azione, la determinazione ed il rafforzamento del proposito di suicidio può commettersi anche attraverso un'omissione (l'agevolazione, invece, può commettersi solo con un'azione). Anche in questo caso, deve trattarsi di omissione in senso normativo, cioè di mancato compimento di una attività imposta dalla legge. (ad esempio un comportamento patologicamente anaffettivo di un genitore, che con la totale indifferenza nei confronti del figlio lo istiga al suicidio. Ovvero non impedire il suicidio per inedia di un paziente psichiatrico. Ma si tratta più che altro di casi di scuola.).

Elemento soggettivo: si tratta di delitto a dolo generico, in quanto richiede COSCIENZA E VOLONTA’ di determinare l'altrui proposito di suicidio (serio) o di rafforzarne l’intento, o di agevolare l’esecuzione dello stesso.

Evento: può consistere alternativamente in:
- suicidio del soggetto istigato o agevolato, cioè auto soppressione cosciente e volontaria della vita mediante azione (suicidio attivo) o inerzia (suicidio passivo) (in tal caso la pena è dagli anni 5 a 12 anni di reclusione)
- tentativo di suicidio con conseguente lesione personale grave o gravissima, in caso di suicidio mancato. Non basta quindi una lesione lievissima e nemmeno lieve come conseguenza del tentativo. (in tal caso la pena è da 1 a 5 anni)

La consapevole volontà volta al suicidio comporta:
- consapevolezza dell’atto autosoppressivo (es: risponde di omicidio chi induce altri ad ingerire veleno facendogli credere che sia medicinale)
- volontà libera da vizi determinati dall’agente: determinazione e rafforzamento non devono consistere in una costrizione o in un inganno
- capacità di autodeterminazione, che l’art. 580 co.2 si preoccupa di assicurare sancendo l’applicabilità delle norme sull’omicidio se la persona è minore degli anni 14 o è priva di incapacità di intendere e di volere
- oggetto giuridico: la vita, tutelata anche contro altrui atti istigatori o agevolatori della propria autosoppressione
- l’offesa, che consiste in:
distruzione della vita, se il suicido è riuscito (reato di danno)
messa in pericolo della vita, se vi è mancato suicidio (reato di pericolo)
La perfezione dell’offesa si ha nel momento in cui si verifica il suicidio o la lezione grave o gravissima per mancato suicidio.

Il tentativo di istigare o agevolare il suicidio non è punibile, così come anche il più grave fatto dell’avvenuta istigazione o agevolazione seguita da suicidio mancato, ma senza lesione grave o gravissima.

Il reato è aggravato se il soggetto passivo è
• minore di anni 18
• persona inferma di mente o in condizioni di deficienza psichica per un'altra infermità o per abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti
E in questo caso la pena è aumentata fino a un terzo.

Ricapitolando, il trattamento sanzionatorio è il seguente:

-suicidio avvenuto: reclusione da 5 a 12 anni
-suicidio mancato ma con lesione grave o gravissima: reclusione da 1 a 5 anni
-reato aggravato: aumento fino a un terzo delle pene precedenti.