Deve essere il minore stesso a volerla intraprendere; a 16 anni non si può pensare di “trascinare” una ragazza contro la sua volontà, cioè, ovviamente si può fare, ma se la ragazza non ha alcuna motivazione, la terapia non funzionerà;
La terapia riguarda l’adolescente ma i genitori ne sono parte; ciò significa che ci saranno degli incontri di raccordo; in tali incontri la ragazza potrà sempre decidere se presenziare o no, ne sarà sempre informata, nulla avverrà a sua insaputa; si parlerà in generale di come stanno andando le cose, non verrà mai violata la privacy quindi verrà mantenuto il segreto professionale rispetto ai singoli eventi raccontati da lei.
Solo in un caso i genitori saranno tempestivamente informati (art. 13 del codice deontologico): qualora all’ interno di un colloquio si capisca che “si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi”. Anche in questo caso estremo, comunque, se ne parlerebbe prima con la ragazza, avvisandola della necessità di riferire a mamma e papà quanto ci si è detti nelle sedute.
fonte: silviaspinelli.it