Parliamo di ciò che ci riguarda: articolo 18

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Pro o contro al abolizione?

Si
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No
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Non lo so
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Parliamo di ciò che ci riguarda: articolo 18

Messaggioda Laragazzaconilcuoreinmano » 02/10/2014, 19:20



Siete pro o contro al abolizione del articolo 18?
Scrivete cosa ne pensate

Articolo 18 – Reintegrazione nel posto di lavoro

Ferme restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto.

Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell’indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

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L’articolo 18 si applica:
- Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti (5 se agricole).
- Nelle unità produttive che occupano meno di 15 dipendenti (5 nel caso di imprenditore agricolo) se l’azienda occupa nello stesso comune più di 15 dipendenti (5 se agricola).
- In ogni caso se l’azienda occupa complessivamente più di 60 dipendenti.
L’articolo 18 dispone che, in caso di licenziamento senza “giusta causa o giustificato motivo”, il lavoratore sia reintegrato nel posto di lavoro. In alternativa allo stesso lavoratore è concessa la facoltà di optare per il risarcimento del danno.
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Messaggioda diemetal » 02/10/2014, 19:58



Penso che piano piano stiano distruggendo la dignità delle persone che si spaccano (il c...o) la schiena dalla mattina alla sera e in modo onesto.
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Messaggioda Brain_Failure » 02/10/2014, 20:16



bho.. da quello che ho capito (ben poco a dire la verità) che ci sia o meno questo articolo 18, è la stessa cosa.
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Messaggioda Demyx » 02/10/2014, 20:20



Ovviamente contro, non capisco come si possa essere a favore.....è una legge per la tutela del lavoratore, impedisce ai datori di lavoro di licenziare il personale se non vi è una valida motivazione.......una bella garanzia debbo dire. Immagino come insorgerebbero i sindacati se una legge del genere venisse a mancare.....tutti potrebbero licenziare tutti, sarebbe un caos
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Messaggioda diemetal » 02/10/2014, 20:59



Esatto già con la modifica effettuata dal governo Monti ha fatto una strage.
Se la tolgono finiamo come in America, licenziare una persona perchè magari ha i capelli lunghi o ha i tatuaggi. E' assurdo.
Che poi i media te la fanno passare come una legge per favorire l' ingresso dei giovani al lavoro, mi viene da dire: "Mai vai a quel paese"

Sono loro che hanno creato il precariato e adesso tutti a dire che è da risistemare ma andate .... a lavorare voi poltronari di ....

Scusate il mio nervosismo a questo tema che tocca a tutti noi.

:rabbia1: :rabbia1: :rabbia1:
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Messaggioda Richetto » 03/10/2014, 7:07



Se non si può licenziare, nemmeno si assume.. in Italia, assumere una persona è peggio che sposarsi.. dal coniuge, puoi divorziare, da un dipendente assunto a tempo indeterminato è quasi impossibile, anche quando sussistono le "giuste cause" o "giustificati motivi"... non esiste un'equa giustizia: i giudici del lavoro parteggiano sempre per il dipendente.

Io ho vissuto, più volte, da entrambe le parti della "barricata": le brutte persone ci sono da ogni lato... datori di lavori strz, ma altri comprensivi... dipendenti coscienziosi, ma anche parassiti, quelli che hanno cento "diritti" e zero "doveri"... "il datore di lavoro ha il dovere di pagare lo stipendio ed il dipendente ha il diritto di incassarlo"... fine :dry:

Questo dell'articolo 18 è un retaggio dei tempi passati, un vero e proprio dinosauro, di quando c'erano gli stabilimenti con 10.000-20.000 dipendenti... ora il lavoro (quando c'è :wacko: ) è tutt'altra cosa.
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Messaggioda Riccardina » 03/10/2014, 7:33



Penso che l'art 18 serva solo ai sindacati per far finta di interessarsi ai lavoratori. Quanto a Camusso → Renzi →Thatcher.....suggerirei alla sindacalista di informarsi meglio
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Re: Parliamo di ciò che ci riguarda: articolo 18

Messaggioda tuttostorto » 03/10/2014, 10:53



Ora se svolgo bene il mio lavoro non posso essere licenziato, e posso rifiutare demansionamenti, riduzioni di stipendio o lavori senza norme di sicurezza valide( non ci sono migliaia di infortuni sul lavoro nelle piccole aziende edili o agricole per caso), senza art 18 semplicemente divento un lavoratore con le dimissioni in bianco già firmate se non accetto qualsiasi cosa propostami dal datore di lavoro. Il succo del discorso è questo.
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Messaggioda Mechtay » 03/10/2014, 11:45



Non capisco in che modo la sua abolizione possa favorire nuovi posti di lavoro, in pratica si può licenziare qualcuno per qualsiasi motivo(azienda superiore a 15 dipendenti) senza motivazione ma il licenziato avrebbe diritto ad una notevole buonauscita.

Da quanto ho capito ti do chessò 2000 euro se ti io datore ti licenzio.

A me sembra un problema veramente marginale, però se ne parla da anni, quindi penso che ci sia qualcos'altro legato dietro oltre al licenziamento senza giusta causa.
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Messaggioda Riccardina » 03/10/2014, 12:00



Mechtay ha scritto:Non capisco in che modo la sua abolizione possa favorire nuovi posti di lavoro, in pratica si può licenziare qualcuno per qualsiasi motivo(azienda superiore a 15 dipendenti) senza motivazione ma il licenziato avrebbe diritto ad una notevole buonauscita.

Da quanto ho capito ti do chessò 2000 euro se ti io datore ti licenzio.

A me sembra un problema veramente marginale, però se ne parla da anni, quindi penso che ci sia qualcos'altro legato dietro oltre al licenziamento senza giusta causa.

Quello che c'è dietro è che viene usato dalle varie parti per farsi pubblicità
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