Normativa in materia di azozione

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Normativa in materia di azozione

Messaggioda Royalsapphire » 26/09/2013, 23:35



LEGGE 31 dicembre 1998 n. 476

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di
adozione di minori stranieri
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori
e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di
seguito denominata "Convenzione".
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione é data alla Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore, in
conformità all'articolo 46 della Convenzione medesima.
Art. 3. (note)
1. Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Capo I. - Dell'adozione di minori stranieri.
Art. 29.
1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai princìpi e secondo le
direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata
"Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 29-bis.
2. . Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte
dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero,
presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui
hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.
3. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto
stabilito nell'articolo 36, comma 4, é competente il tribunale per i minorenni del distretto
in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, é competente il tribunale
per i minorenni di Roma.
4. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente
decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni
dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.
5. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi
per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le
seguenti attività:
a. informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli
enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà,
anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
b. preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i
predetti enti;
c. acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria
degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li
determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro
capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle
eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere,
nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale
per i minorenni della loro idoneità all'adozione.
6. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una
relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi
successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.
Art. 30.
7. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma
5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se
necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi,
decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per
adottare.
8. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura,
che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del
provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra
gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
9. Il decreto é trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della
documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già
indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.
10. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per
cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale
per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione
ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.
11. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili
davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura
civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.
Art. 31.
12. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono
conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui
all'articolo 39-ter.
13. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale
per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad
effettuare direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del
presente articolo.
14. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:
a. informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete
prospettive di adozione;
b. svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese
indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti,
trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed
alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di
incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
c. raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le
informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua
famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
d. trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli
aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel
Paese straniero;
e. riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il
minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione,
ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte
le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti
può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un
notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f. riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne
sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario,
prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di
cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine,
approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
g. informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i
servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla
Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e
alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
h. certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i
genitori adottivi;
i. riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione
relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla
Commissione;
l. vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo
avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
m. svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno
del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
n. certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano
determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di
permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del
medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater;
o. certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto
dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.
Art. 32.
15. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e
valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore
interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.
16. La dichiarazione di cui al comma 1 non é ammessa: a) quando dalla
documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di
abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione
nello Stato di origine; b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per
l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici
fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano
espressamente consentito al prodursi di tali effetti.
17. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la
cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita
in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce
conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, é ordinata
la trascrizione.
18. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con
l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto
formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
Art. 33.
19. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato per fini
familiari, turistici, di studio e di cura, non é consentito l'ingresso nello Stato a minori che
non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non
sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.
20. É fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il
visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi
previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui
all'articolo 38.
21. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene
consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel
Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla
Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne
la migliore collocazione nel suo superiore interesse.
22. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità
naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo
1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile
l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di
esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera
segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni
competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.
23. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato
al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha
notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il
minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo
nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i
presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con
il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.
Art. 34.
24. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un
provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal
momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento
familiare.
25. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta
integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti
autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il
minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento
dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.
26. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione
del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Art. 35.
27. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di
cui all'articolo 27.
28. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del
minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha
pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali
previste dall'articolo 4 della Convenzione.
29. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai princìpi
fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in
relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità
alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del
comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri
dello stato civile.
30. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il
tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come
affidamento preadottivo, se non contrario ai princìpi fondamentali che regolano nello
Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del
minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre
dall'inserimento del minore nella nuova famiglia.
Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto é
tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia
l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario,
anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i
provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione.
In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso
circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere
personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò
non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo
nominato dal tribunale.
31. Competente per la pronuncia dei provvedimenti é il tribunale per i minorenni del
distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del
minore in Italia.
32. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la
trascrizione nei casi in cui: a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in
possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione; b) non sono state
rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità; c) non é possibile la
conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27; d) l'adozione o
l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente
autorizzato; e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si é manifestato contrario
al suo interesse.
Art. 36.
33. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la
Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali,
può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
34. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente
alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in
Italia a condizione che: a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero
o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato
l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti
giuridici fra il minore e la famiglia d'origine; b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di
idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con
l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato; c) siano
state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità; d) sia stata concessa
l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).
35. Il relativo provvedimento é assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il
decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento é data comunicazione alla
Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
36. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza
di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato
continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene
riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni,
purché conforme ai princìpi della Convenzione.
Art. 37.
37. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può
comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo
le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.
38. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli
35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore,
sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua
famiglia di origine.
39. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni
vigenti in tema di adozione di minori italiani.
Art. 37-bis.
40. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica
la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in
caso di urgenza.
Art. 38.
41. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione é costituita presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
42. La Commissione é composta da: a) un presidente nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore
minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza; b) due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari
sociali; c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; d) un rappresentante del
Ministero dell'interno; e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia; f) un
rappresentante del Ministero della sanità; g) tre rappresentanti della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
43. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una sola
volta.
44. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con
regolamento adottato dalla Commissione é assicurato l'avvicendamento graduale dei
componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica.
A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della
Commissione per periodi non superiori ad un anno.
45. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
Art. 39.
46. La Commissione per le adozioni internazionali:
l. collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche
raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni
internazionali in materia di adozione;
m. propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
n. autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo,
vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa
nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente
legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività
svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
o. agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio
nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
p. conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;
q. promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione
internazionale e della protezione dei minori;
r. promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo
dell'adozione;
s. autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a
scopo di adozione;
t. certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto
dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;
l. per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti
diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.
47. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera
l'opportunità di procedere all'adozione é sottoposta ad esame della Commissione, su
istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione
può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui
all'articolo 31.
48. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati
al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli
interventi attuativi dei principi della Convenzione.
49. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la
trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali,
sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali
anche con Paesi non aderenti alla stessa.
Art. 39-bis.
50. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro
competenze: a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti
previsti dalla presente legge; b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi
che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati
di intervento; c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti
autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi
giudiziari minorili.
51. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un
servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo
39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della
domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.
52. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati
con legge regionale o provinciale in attuazione dei princìpi di cui alla presente legge. Alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni
amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.
Art. 39-ter.
53. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e
per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
l. essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo
dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;
m. avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al
relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante
e dopo l'adozione;
n. disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia
autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in
cui intendono agire;
o. non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente,
anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia
operativa corretta e verificabile;
p. non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che
aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
q. impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente
attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le
organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione
internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
r. avere sede legale nel territorio nazionale.
Art. 39-quater.
54. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e
coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti
benefici:
. l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'art. 6, primo comma, della legge 9 dicembre
1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
a. l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'art. 6, secondo comma, e dall'art. 7 della
predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei
anni di età;
b. congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto
per l'adozione.
Art. 4. (note)
1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettere l) è aggiunta la seguente:
"l-bis. il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della
procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge
4 maggio 1983, n. 184".
Art. 5. (note)
1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é aggiunto il seguente comma: "Agli
stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della
procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per
quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto
si applicano le disposizioni della presente legge".
2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é aggiunto il seguente comma: "Nel caso di
adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti
stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal
presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato".
Art. 6 .
1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente:
"Art. 72-bis.
1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri
senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1,
lettera c), é punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a
dieci milioni di lire.
2. La pena é della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni
di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano
le pratiche di cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di
minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone
non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite
di un terzo".
Art. 7. (note)
1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di
grazia e giustizia e della sanità, é data attuazione alle norme della presente legge riguardanti la
costituzione e l'organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto
concerne il contingente di personale e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono
disciplinate le procedure per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca
della medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra modalità operativa relativa agli enti autorizzati di
cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente
legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l'invio da parte della Commissione per le
adozioni internazionali di proprio personale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e
consolari all'estero.
3. La Commissione é costituita nei tre mesi successivi all'emanazione del regolamento di cui al
comma 1.
Art. 8.
1. Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i provvedimenti di adozione e di affidamento
preadottivo, pronunziati in data anteriore a quella di entrata in vigore della Convenzione,
conservano piena efficacia.
2. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle
inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate e trattate secondo le disposizioni di
natura procedimentale anteriori, sino alla avvenuta costituzione della Commissione per le
adozioni internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati.
3. Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, contenute nell'articolo 3 della
presente legge, hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.
Art. 9
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue
a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000
milioni di lire recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto
dall'articolo 3 della presente legge, nonché dall'articolo 4 della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
note
Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali é
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti
Nota all'art. 3
• La legge 4 maggio 1983, n. 184, reca: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".
Art. 4 1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) é aggiunta la seguente:
"1-bis. il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della
procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4
maggio 1983, n. 184".
Nota all'art. 4
• Il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n
917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), così come modificato dalla presente
legge, é il seguente:
"Art. 10 (Oneri deducibili).
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione
dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a. i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che
concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per
legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso
esclusi i contributi agricoli unificati;
b. le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di
grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche
le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito
complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo
versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c. gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati
al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento
o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
d. gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione
modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni
alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile; d bis) le somme
restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
e. i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a
disposizioni di legge. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n.10,
sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e. -bis. i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste
dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6
per cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa
dichiarato;
f. le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso
gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g. i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni
non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un
importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h. le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di
legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi
diversi da quello di abitazione;
i. le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore
dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l. le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22
novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e
all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi
previsti;
l. -bis. il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184".
Nota all'art. 5
• Il testo dell'art 40 della citata legge n. 184 del 1983, così come modificato dalla presente
legge, é il seguente:
"Art. 40.
• I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino
italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per
territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora
del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente
domicilio nello Stato, é competente il tribunale per i minorenni di Roma. Agli stranieri
stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura
disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto
riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si
applicano le disposizioni della presente legge".
• Il testo dell'art. 41 della citata legge n. 184 del 1983, così come modificato dalla presente
legge, é il seguente:
"Art. 41. - Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento
preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali
italiane o straniere. Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei
coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il
console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato
l'affidamento. Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza
perché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso
provvede al rimpatrio del minore. Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da
parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le
funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e
dall'ente autorizzato".
Nota all'art. 7
• Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), é il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e
l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie
riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d)
l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla
legge; e) (soppressa)".




Legge 28 marzo 2001, n. 149
"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e
dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"



TITOLO I DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA
Art. 1.
1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184», è sostituito
dal seguente: «Diritto del minore ad una famiglia».
2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: «Princìpi generali».
3. L’articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non
possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a
favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con
idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i
nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere
educato nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione
dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo
familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali
nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in
affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o
associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la
realizzazione delle attività di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’eduzione del minore, si
applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è
assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della
identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali
dell’ordinamento».

TITOLO II
AFFIDAMENTO DEL MINORE
Art. 2.
1. All’articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole: «Titolo I-bis.
Dell’affidamento del minore».
2. L’articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli
interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia,
preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento,
l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l’inserimento
del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o
privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il
nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire
solo presso una comunità di tipo familiare.
3. In caso di necessità e urgenza l’affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli
interventi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad
una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare
caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti
dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei
medesimi».
Art. 3.
1. L’articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza
pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del
titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in
tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza del minore, i legali
rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano
anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di
assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l’esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli
istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o
condizioni a tale esercizio».
Art. 4.
1. L’articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso
manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che
ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento
con decreto.
2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i
minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le
motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le
modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i
rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la
responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo
di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si
tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la
responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento, deve riferire
senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a
seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare
rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull’andamento del programma di
assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del
nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile
durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero
della famiglia d’origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è
prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio
al minore.
5. L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto,
valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della
famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi
pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di
cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni
dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento,
richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l’adozione di ulteriori
provvedimenti nell’interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di
minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».
Art. 5.
1. L’articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo
mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i
quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed
osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi
con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le
autorità sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di
affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.
2. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero
secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti
con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee,
avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell’opera
delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati
presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o
privato».
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle
disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto
economico in favore della famiglia affidataria».

TITOLO III DELL’ADOZIONE
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6.
1. L’articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – 1. L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i
coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione
personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori
che intendano adottare.
3. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età
dell’adottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando
i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di
tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della
convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti
che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno
solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o
adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una
sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce
criterio preferenziale ai fini dell’adozione l’avere già adottato un fratello dell’adottando o il fare
richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione di minori che si
trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi
dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono
intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei
rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante
misure di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli
adottati».
Art. 7.
1. L’articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – 1. L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi
degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta
personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia
l’età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla
pronuncia definitiva dell’adozione.
3. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un’età
inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento».

Capo II DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ
Art. 8.
1. L’articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel
quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza
morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di
assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1,
anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo
familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di
sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore
e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell’articolo 10».
Art. 9.
1. L’articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. – 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di
minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di
pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di
abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere
semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove
hanno sede l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno
di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni
psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l’adottabilità di
quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza
pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono,
specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al
medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli
istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni
straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria
abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve,
trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti
familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore
che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non
inferiore a sei mesi. L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul
figlio a norma dell’articolo 330 del codice civile e l’apertura della procedura di adottabilità».
Art. 10.
1. L’articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il
ricorso di cui all’articolo 9, comma 2, provvede all’immediata apertura di un procedimento relativo
allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all’occorrenza, tramite i servizi
sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni
giuridiche e di fatto del minore, sull’ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste
lo stato di abbandono.
2. All’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro
il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del
tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore
di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono
partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche
istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa
autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all’affidamento preadottivo ogni opportuno
provvedimento provvisorio nell’interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo
presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul
minore, la sospensione dell’esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal
presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti
urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l’intervento
del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione.
Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono
essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330
e seguenti del codice civile».
Art. 11.
1. All’articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: «parenti entro il quarto
grado» sono inserite le seguenti: «che abbiano rapporti significativi con il minore».
Art. 12.
1. All’articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi del secondo comma
dell’articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 dell’articolo 10».
Art. 13.
1. L’articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità,
la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate
risulta che la sospensione può riuscire utile nell’interesse del minore. In tal caso la sospensione è
disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative
opportune».
Art. 14.
1. L’articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 15. – 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti,
ove risulti la situazione di abbandono di cui all’articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è
dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza
giustificato motivo;
b) l’audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di
assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità
dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni
in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante
dell’istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è
collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della
sua capacità di discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel
primo comma dell’articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale
avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui
all’articolo 17».
Art. 15.
1. L’articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. – 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e
qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara
che non vi è luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel
primo comma dell’articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i
minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art. 16.
1. L’articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre
impugnazione avanti la Corte d’appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla
notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno
accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in
cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d’ufficio al pubblico
ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta
giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell’articolo 360
del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.
3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal
deposito dei rispettivi atti introduttivi».
Art. 17.
1. L’articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 18. – 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del
cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del
tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il
cancelliere del giudice dell’impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al
cancelliere del tribunale per i minorenni».
Art. 18.
1. L’articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. – 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell’interesse del minore, in quanto
siano venute meno le condizioni di cui all’articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui
al comma 2 dell’articolo 15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico
ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere
revocato».
Capo III
DELL’AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
Art. 19.
1. L’articolo 22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. – 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i
minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si
trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile
la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni
caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è
presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli
altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo tre anni
dalla presentazione e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie
sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all’articolo 6, dispone
l’esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali
degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle
aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette
all’adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni,
riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la
salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il
minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può
essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno
presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti
dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di
procedura, dispone, senza indugio, l’affidamento preadottivo, determinandone le modalità con
ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso
all’affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi
al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli,
tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L’ordinanza è comunicata al
pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è
immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della
trascrizione di cui all’articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo avvalendosi
anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà,
convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo,
al fine di valutare le cause all’origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno
psicologico e sociale».
Art. 20.
1. L’articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. – 1. L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su
istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all’articolo
22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il
provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio,
con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore
dell’istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che
abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell’istanza di revoca, agli
affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell’affidamento preadottivo è annotato a
cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all’articolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in
favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del
codice civile».
Capo IV
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
Art. 21.
1. L’articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 25. – 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un
anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il
minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero,
il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le
condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull’adozione
con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione. Il
minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’adozione nei
confronti della coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o
legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell’interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno,
d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione,
nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti
di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari,
l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del
minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull’adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti
ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento preadottivo ed il tribunale per
i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi
dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art. 22.
1. L’articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 26. – 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all’adozione, entro
trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni
della Corte d’appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La
Corte d’appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia
sentenza. La sentenza è notificata d’ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere
proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma,
numero 3, dell’articolo 360 del codice di procedura civile.
3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro
sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel
registro di cui all’articolo 18 e comunicata all’ufficiale dello stato civile che la annota a margine
dell’atto di nascita dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione deve
immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per
i minorenni.
5. Gli effetti dell’adozione si producono dal momento della definitività della sentenza».
Art. 23.
1. All’articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi dell’articolo 25, quinto
comma» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell’articolo 25, comma 5».
Art. 24.
1. L’articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 28. – 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi
provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola
indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla
maternità del minore e dell’annotazione di cui all’articolo 26, comma 4.
3. L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato,
autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti
o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa
dell’autorità giudiziaria. Non è necessaria l’autorizzazione qualora la richiesta provenga
dall’ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori
adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo
se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l’informazione sia preceduta e
accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere
fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i
presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la
sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se
sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza deve essere
presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno
l’ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che
l’accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico
del richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l’accesso alle
notizie richieste.
7. L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla
nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non
voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere
anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione non è richiesta per
l’adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».

TITOLO IV DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Capo I DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI
Art. 25.
1. L’articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 44. – 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al
comma 1 dell’articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente
rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
soppressa
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi,
anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può
essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno
diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».
Art. 26.
1. L’articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 45. – 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall’articolo 44 si richiede il
consenso dell’adottante e dell’adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
2. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età
inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.
3. In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l’adozione deve essere
disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando l’adozione deve essere disposta nel caso previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera c),
deve essere sentito il legale rappresentante dell’adottando in luogo di questi, se lo stesso non può
esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue
condizioni di minorazione».
Art. 27.
1. L’articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 47. – 1. L’adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché
la sentenza non è emanata, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della
sentenza, si può procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti necessari per
l’adozione.
3. Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante».
Art. 28.
1. L’articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 49. – 1. L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo al giudice
tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro
primo del codice civile.
2. L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può
essere privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento
dei danni».

Capo II DELLE FORME DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Art. 29.
1. La lettera a) del terzo comma dell’articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente:
«a) l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed
economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti;».

TITOLO V
MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE
Art. 30.
1. L’articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 313. - (Provvedimento del tribunale) – Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di
far luogo o non far luogo alla adozione.
L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono
proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero».
Art. 31.
1. L’articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 314. - (Pubblicità) – La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del
cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa
comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del
giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per
l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di
revoca della adozione, passata in giudicato.
L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia
l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni».

TITOLO VI
NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE
Art. 32.
1. All’articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: «può essere sentito ove sia opportuno
e» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere sentito».
2. All’articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole: «e, se opportuno, anche di età
inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «e anche di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento».
3. All’articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole: «, se opportuno,» sono sostituite
dalle seguenti: «, in considerazione della loro capacità di discernimento,».
Art. 33.
1. All’articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole: «di cui al sesto, settimo e ottavo
comma dell’articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 9».
Art. 34.
1. L’articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire
alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in
situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai
sensi dell’articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti
con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere
semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l’elenco di tutti i
minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari
concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da
lire 500.000 a lire 5.000.000».
Art. 35.
1. Il primo comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere
definitivo un minore, ovvero lo avvia all’estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la
reclusione da uno a tre anni».
2. Il sesto comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l’affidamento di cui al primo comma
è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.»
Art. 36.
1. Il primo comma dell’articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a
rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo
notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000».
Art. 37.
1. All’articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
2. All’articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
3. All’articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un
difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge».
Art. 38.
1. L’articolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 80. – 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell’affidamento, può
disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati
temporaneamente in favore dell’affidatario.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
all’articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano
anche agli affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e
facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità
di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinchè tale affidamento si possa fondare sulla
disponibilità e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche».
Art. 39.
1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente
con cadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nell’ambito delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge, al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità
perseguite e la rispondenza all’interesse del minore, in particolare per quanto attiene
all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983,
n. 184, come sostituito dall’articolo 6 della presente legge.
Art. 40.
1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e non oltre centottanta giorni
dalla data della sua entrata in vigore, anche con l’apporto dei dati forniti dalle singole regioni,
presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai
coniugi aspiranti all’adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta
a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili
all’adozione in relazione ai casi di cui all’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
sostituito dall’articolo 25 della presente legge.
2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i
minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di
organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per
la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4. Dall’attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Art. 41.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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