Partiamo da quanto recita l'articolo 52 del codice penale: "
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma [ndr: violazione di domicilio], sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
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Fonte: La legittima difesa. Art. 52 del codice penale
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http://www.StudioCataldi.it)
La legittima difesa è un caso di esclusione di punibilità di un delitto. Io sarei dovuto essere condannato, nel caso in cui ammazzo il ladro che mi entra in casa per omicidio volontario, ma questa circostanza specifica fa si che io non venga condannato.
L'idea di legittima difesa è stata introdotta, tra le altre cose, proprio perché la forza pubblica non è in grado di agire immediatamente, ed in ogni luogo. Proprio per questo, si ritiene che in certe circostanze il privato cittadino non si faccia giustizia da se, ma piuttosto supplisce con la sua azione all'assenza della forza pubblica (e non solo con la legittima difesa. Ad esempio immobilizzando un ladro nell'attesa che arrivi la polizia ad arrestarlo, chi lo immobilizza potrebbe essere denunciato per sequestro di persona, ma la denuncia cadrebbe in quanto l'arresto di un privato è contemplato, ad esempio per i reati per i quali si procede d'ufficio).
La proporzione tra offesa e difesa. A mio modo di vedere anche in questo caso è giusta, poiché l'idea di fondo della legittima difesa non è sostituirsi al giudice, ma al poliziotto. Conseguentemente, io posso esercitare una difesa adeguata, ma non tanto per "farmi giustizia da me", ma piuttosto per farlo assicurare alla forza pubblica. -- Quanto ammonta questa proporzione? Di solito dipende dal reato, però indubbiamente un certo livello di discrezionalità ricade in capo al giudice. E' vero che ci sono certi casi in cui chi ha esercitato la legittima difesa è stato ingiustamente condannato, pur tuttavia, sapevo che sostanzialmente veramente pochi sono i casi in cui le persone sono state condannate per eccesso di legittima difesa, pochi, però bisogna dirlo, ci sono.
E' pur tuttavia giusto fare un processo penale per questo tipo di eventi?
Credo di si, non per altro che in quei casi molto eclatanti, non si sta parlando di aver rotto una busta di caramelle, ma in ultima istanza c'è scappato il morto. Indubbiamente è opportuno riconoscere la validità della legittima difesa, ma l'evento che è successo è abbastanza grave da poter giustificare una procedura del genere.
Se entri in casa mia o esci steso tu o esco steso io? Non necessariamente.
Certamente che in ultima istanza se io ammazzo il ladro che mi ha minacciato, quella è legittima difesa. Però proprio perché ci si sostituisce alla polizia e non al giudice, dobbiamo comportarci come la polizia e non con il giudice. Se ad esempio la polizia incontra un ladro che esercita resistenza alla forza pubblica, non viene sparato finchè non muore, piuttosto viene bloccato, o anche sparato per bloccarlo, cosa diversa dal crivellare di colpi qualcuno.
In astratto c'è la possibilità di cambiare la legge sulla legittima difesa, anche perché presumo che i vari stati stranieri abbiano lo stesso istituto in forme diverse tra di loro (la legittima difesa francese o tedesca, o canadese, o giapponese sarà diversa dalla nostra ... ma io non ho mai fatto diritto penale comparato e quindi su ciò non so dire molto di più), pur tuttavia, mi sembra che riesca a funzionare comunque questo istituto.